bandiera della comunità europea

E-commerce in Europa : una piccola corsa ad ostacoli (fiscali).

Il sogno che avevamo tutti noi nel bel mezzo del passaggio dalla lira all'euro, era quello di un'Europa unita non solo dal punto di vista economico e monetario ma anche dal punto di vista delle politiche. Con i ragazzi di TAXMEN.EU abbiamo stilato una guida per aiutarvi a districarvi tra tutte gli adempimenti fiscali e normative attualmente in vigore.

Premessa doverosa

La vendita di vino, birra, distillati e comunque prodotti per cui è necessario pagare la famosa Accisa sull’alcol è un vero e proprio ginepraio legislativo.

Infatti se da una parte si sancisce che la libera circolazione delle merci “è una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea (UE) e comporta, per gli Stati membri, il divieto di dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, con la creazione di un’unione doganale e l’adozione di una tariffa doganale comune negli scambi con i Paesi terzi (art. 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)”, dall’altra uno degli esempi più eclatanti della distanza che ormai anche a livello europeo si frappone tra la burocrazia e la realtà della gente che vive vite normali lo si trova nella normativa che disciplina il soggetto d’imposta, i metodi di riscossione e le figure della catena di controllo e garanzia in materia di accise per gli scambi intracomunitari (e sottolineiamo intra, che paradossalmente stanno divenendo più complesse che spedire fuori dall’Europa) di merci ad esse soggetti.

Per tale motivo ho chiesto al mio carissimo amico Alan Rhone di Taxmen Ltd., considerati tra i più esperti del settore tassazione, di chiarire i molti aspetti oscuri ed intricati della materia. Ne è nata così, insieme alla sua collaboratrice Barbara Papagno, una guida decisamente completa ed esaustiva per aiutare tutti quei produttori (piccoli e non) o merchat a districarsi e non commettere passi falsi.

Guida alle Accise e alla tassazione sul vino e alcol

Il merchant di prodotti enologici che “esporta” verso altri paesi europei è consapevole delle numerose difficoltà insite nella normativa fiscale in materia. In particolare, sono tre i principali oneri tributari da considerare:

  • L’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • le accise sui prodotti alcolici;
  • I contributi ambientali sugli imballaggi (green dot – “tipo Conai”)

Premessa importante: nelle vendite a distanza verso consumatori europei l’IVA, le accise e i contributi ambientali sugli imballaggi sono sempre dovuti nello Stato UE di destinazione dei prodotti.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’imposta sul valore aggiunto è un tributo armonizzato a livello europeo. Ciò significa, in estrema sintesi, che tutti i paesi dell’Unione applicano gli stessi principi in materia IVA e che, in generale, le diverse normative nazionali sono tra loro coordinate.

Per le vendite a distanza di prodotti con ACCISA, esiste una disciplina europea “ad hoc”, differente rispetto alle norme IVA sul distance selling applicabili agli altri prodotti (ad esempio abbigliamento, elettronica etc.).

Nel caso di vendite a distanza di prodotti alcolici a consumatori UE, infatti, l’IVA è sempre dovuta nello stato UE di destinazione dei prodotti, fin dalla prima vendita, senza che si applichi alcuna soglia di volume d’affari annuo, come accade, invece, per le altre categorie merceologiche (art. 41 del D.L. 331/1993).

ATTENZIONE: per vendita a distanza business-to-consumer s’intende esclusivamente la vendita a privati dove il trasporto dei prodotti avviene a nome o per conto del venditore. E’ la dinamica tipica dell’e-commerce

Immaginiamo, invece, il diverso caso di un privato francese che invii il suo corriere presso un’azienda agricola senese al fine di ritirare una bella cassa di Chianti: questa NON è una vendita a distanza, bensì una vendita interna in Italia, soggetta ad IVA italiana, perché il trasporto avviene a cura dell’acquirente e il trasferimento della proprietà dei prodotti è da considerarsi verificato in Italia.

Nell’ambito e-commerce, invece, è il merchant che, come detto, di regola si occupa della spedizione. Ne consegue che, se vende a consumatori francesi, tedeschi e belgi, il nostro merchant italico si deve identificare subito in Francia, Germania e Belgio.

Identificarsi a fini IVA significa ottenere il rilascio una partita IVA nei relativi paesi europei, che deve risultare valida nel database europeo VIES, e presentare le dichiarazioni IVA periodiche, oltre a versare l’IVA estera dichiarata (ovviamente!). Bisogna, inoltre, seguire le norme estere sulla fatturazione e tenuta della contabilità IVA. NON significa, invece, dover costituire un’impresa all’estero.

Attenzione: diversamente dall’Italia, la maggior parte dei paesi UE NON permette di usare il solo registro dei corrispettivi per le vendite e-commerce.

Dal 1° gennaio 2021, dovrebbe entrare in vigore una nuova normativa IVA sulle vendite a distanza in tutta Europa, che semplificherà le attività di vendita crossborder: l’IVA sarà sempre dovuta nello stato UE di destinazione dei prodotti venduti a consumatori, ma non sarà necessario identificarsi a fini IVA nello stato UE di destinazione dei prodotti.

In base alla nuova normativa, si potrà, infatti, dichiarare e versare l’IVA in Europa utilizzando la propria partita IVA italiana e il MOSS (Mini-One-Stop-Shop), interfaccia telematico già in uso per l’IVA sui servizi digitali dal 2015. Per il venditore con un volume d’affari intraeuropeo annuo non eccedente Euro 10.000, l’IVA sulle vendite a distanza di alcolici a consumatori UE sarà invece sempre dovuta in Italia tout court.

Inoltre, si applicheranno sempre le norme sulla fatturazione e sulla contabilità IVA del paese UE di stabilimento del venditore.

A cause della situazione attuale, è possibile, tuttavia, che l’entrata in vigore della nuova normativa IVA sia posticipata.

Attenzione agli omaggi: per i prodotti ceduti a titolo di omaggio a clienti UE, IVA sempre dovuta in Italia, anche se inclusi in colli che contengono anche prodotti oggetto di compravendita.

Restano ferme le regole sulle esportazioni extra-UE: nessuna IVA in Italia, a patto che siano rispettate le varie condizioni di legge (art. 8 del D.P.R. 633/1972).

Accise sui prodotti alcolici

Se già la disciplina IVA appare complessa, la normativa europea sulle accise risulta, addirittura, un vero e proprio ostacolo rispetto alle vendite infra-UE di prodotti enologici a consumatori.

Il rispetto delle norme europee sulle accise è probabilmente la questione più delicata per i venditori transfrontalieri di prodotti alcolici. Inoltre, nonostante l’armonizzazione parziale nell’UE, le norme sulle accise mostrano ancora differenze tra i paesi. L’attuale quadro europeo delle accise ha chiaramente lo scopo di affrontare il commercio transfrontaliero B2B, non le vendite B2C.

In sostanza, come per l‘IVA, la normativa UE applicabile richiede di dichiarare e versare le accise sempre nello stato UE di destinazione dei prodotti. Bisogna pertanto individuare rappresentanti fiscali per le accise (che non sono i rappresentanti fiscali IVA) o, in alcuni casi, come l’Irlanda, far transitare i colli presso depositi accise locali (bonded warehouse).

Analogamente all’IVA, i paesi dell’UE sono liberi di applicare aliquote diverse sui prodotti: in Italia, tutti i vini sono classificati allo 0%; ma in Germania per esempio, i vini fermi sono classificati allo 0%, mentre gli spumanti sono soggetti ad accise.

L’incompatibilità tra l’attuale quadro normativo delle accise e la crescita del mercato europeo del commercio elettronico di prodotti alcolici è stata evidenziata in una riunione del gruppo di progetto Fiscalis FPG / 090 sulle disposizioni relative alla vendita a distanza e alle vendite tra imprese delle accise: «L’attuale sistema di vendita a distanza in cui sono coinvolti agenti fiscali è troppo complicato, costoso per i consumatori e talvolta persino impossibile da utilizzare per il consumo» (18.11.2013).

L’auspicio è quello di una futura semplificazione, magari estendendo il MOSS (Mini-One-Stop-Shop) IVA anche all’assolvimento delle accise sui prodotti alcolici.

L’estensione del MOSS al reporting delle accise sulle vendite transfrontaliere B2C è una soluzione che dovrebbe essere presa in considerazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed economici per i venditori online di prodotti alcolici.

Tale riforma sarebbe possibile dopo un periodo di prova a seguito dell’introduzione del MOSS per l’IVA sulle vendite a distanza di prodotti non soggetti ad accisa (come detto, verosimilmente dal 1° gennaio 2021).

Questa soluzione è stata suggerita durante una riunione del gruppo di contatto sulle accise (TAXUD.C.2): «il presidente ha chiarito che la priorità della COM è quella di proporre l’istituzione di un sistema unico per la vendita a distanza di merci che sarebbe un ampliamento dell’attuale Mini-One Stop Shop. L’espansione richiede un accordo da parte degli Stati membri su un nuovo sistema definitivo di IVA che stabilisca il principio secondo il quale l’IVA è pagata nel paese di consumo. Se l’approccio giuridico e tecnico per l’IVA ha esito positivo, lo stesso approccio potrebbe essere adottato per la vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa» (3 luglio 2015).

Contributi ambientali sugli imballaggi (green dot – “Conai”)

La vendita di prodotti e-commerce a consumatori UE implica, nella maggior parte dei casi, l’assolvimento di contributi ambientali sugli imballaggi da parte del merchant nello stato UE di destinazione dei prodotti.

Gli imballaggi esportati escono, infatti, dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal contributo ambientale. Di conseguenza, il consorziato CONAI che durante l’anno ha acquistato imballaggi assoggettati al contributo in esame e li ha poi esportati (pieni e/o vuoti) gode del diritto al rimborso del contributo versato, a determinate condizioni.

Molti stati europei impongono di versare un contributo analogo al CONAI (“green dot”) sugli imballaggi che sono introdotti nel loro territorio, anche da imprese non residenti, inclusi gli e-commerce.

In tale circostanza, è necessario registrarsi con l’ente competente nello Stato estero (per esempio, Ecoemballages in Francia, Rekopol in Polonia) e presentare le dichiarazioni annue put-to-market, oltre a versare i relativi contributi ambientali.

Si tratta di un ulteriore adempimento per gli e-commerce italiani che vendono in Europa, a cui conviene prestare molta attenzione. Dal 2019, la Germania impone inoltre la registrazione ad un database nazionale, noto come “Lucid”.

In questo caso utilizzare il più possibile prodotti green come carta e cartone è altamente consigliabile, in quanto gli stati europei adottano una tassazione di smaltimento altamente penalizzante per chi utilizza ad esempio le classiche cantinette in polistirolo. Il nostro sistema d’imballaggio NAKPACK quindi si conferma ancora una volta di estremo vantaggio anche sotto il profilo della tassazione fiscale.

In conclusione, l’attuale scenario fiscale europeo disincentiva le vendite e-commerce di prodotti enologici. Stante la complessità della materia, la presente guida ha meramente fini illustrativi e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza fiscale esaustiva e definitiva.

La presente guida è stata realizzata in collaborazione con Taxmen, società di servizi legali e fiscali dedicati al commercio digitale. Per ogni dubbio, è possibile rivolgersi a info@taxmen.eu (mail anche in lingua italiana).

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